Art. 3.
(Esclusioni).

      1. La presente legge non si applica al trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore della magistratura, degli altri organi di autogoverno e del Ministero della giustizia.

      2. È fatto salvo il diritto alla conservazione sui siti internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell'interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all'identità.

      3. In ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a chi:

          a) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo;

          b) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta;

          c) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.